Descrizione
Il Sindaco
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; ed in particolare, gli artt. 39, co.1, 40 e 41, che testualmente recitano:
Art. 39 – Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
- I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicariedi presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comunicon popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
Art. 40 - Convocazione della prima seduta del consiglio
- La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giornidalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo73.
- Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
- La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
- Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindacosino all'elezione del presidente del consiglio.
- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabilitidallo statuto.
Art. 41 Adempimenti della prima seduta
- Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non siastato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previsti, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
- Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensidegli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale eletto a seguito delle recenti consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 è convocato per le ore 10:00 del giorno 29 giugno 2024, in seduta di prima convocazione presso la Sala Consiliare - Residenza Municipale per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Insediamento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità, conferibilità e compatibilità degli eletti – Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali
2) Insediamento del Consiglio Comunale: Giuramento del Sindaco
3) Elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente del Consiglio comunale
4) Comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco
5) Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo
6) Elezione Commissione Elettorale comunale
7) Nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Marsciano 21 giugno 2024
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Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2024, 10:01