Descrizione
Il Sindaco
Visto l’art. 18 e 39 del Testo Unico 20 marzo 1967 n. 223
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986
Rende noto
Che dall’11 aprile sino al 20 aprile, presso l’Ufficio Elettorale Comunale, è depositato un esemplare di ciascuno degli elenchi, distinti per maschi e femmine, degli iscrivendi e dei cancellandi dalle liste elettorali formati ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 223/1967 a seguito della revisione semestrale delle medesime, unitamente alle liste elettorali del semestre precedente. Durante tale periodo la deliberazione di cui all’art. 35 del DPR n. 223/1967, con cui si è provveduto alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositato nell’Ufficio Elettorale Comunale.
Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.
Si invita chiunque intenda proporre ricorso contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti adottate ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 223/1967; o contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l’assegnazione degli iscritti alle singole sezioni adottate ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 223/1967, a presentarlo alla Commissione Elettorale Circondariale di Todi entro e non oltre il 20 aprile con le modalità di cui all’art. 20 del DPR n. 223/1967. I ricorsi possono essere presentati, nello stesso termine, anche al Comune che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale,
Si precisa che il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge n. 95/1989, di aver fatto eseguire, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, a sua volta, entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, è pubblicato sul sito Web istituzionale di questo Comune.
La presente pubblicazione, a norma dell’art. 19 del DPR n. 223/1967, tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali è stata proposta l’iscrizione nelle liste elettorali.
Marsciano lì 10/04/2024
Il Sindaco
Avv. Francesca Mele
A cura di
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2024, 14:41