Vidimazione registri volontari

Ultima modifica 24 maggio 2024


VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l'obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio (art 3 Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992), da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. Il pubblico ufficiale competente è quello del Comune nel quale ha sede l'associazione di volontariato.

L’autorità che provvede alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono


Si ricorda che attualmente il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).

CHI PUO' CHIEDERLA

- Associazioni di volontariato

DOCUMENTI RICHIESTI

- Richiesta vidimazione del registro degli aderenti a firma del legale rappresentante

- Documento di riconoscimento

- Statuto dell'Associazione

- Registro da vidimare

- n. 1 marca da bollo da Euro 16.00 ogni 100 pagine di registro

TEMPI E ITER

Le Associazioni di volontariato devono presentare la richiesta di vidimazione dei registri aderenti e consegnare il registro da bollare all'Ufficio protocollo dell'Ente:

-  Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.

-  Nei registri rilegati (es. di Buffetti), devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)

- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato

I registri vidimati vengono restituiti entro 30 giorni dalla richiesta.

NORMATIVA

Decreto Legislativo n. 117/2017
Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992
Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 novembre 1992

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28 maggio 2021

COSTI PER L'UTENZA

- n. 1 marca da bollo da Euro 16.00 ogni 100 pagine di registro


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