Morte - Autorizzazione all'estradizione di cadavere, ceneri e resti mortali

Ultima modifica 23 maggio 2024

Stato Civile – Morte - Autorizzazione all’estradizione di cadavere, ceneri e resti mortali

 
Descrizione
Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso tramite:

il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937: Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia

un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

Devono ugualmente richiedere l'autorizzazione coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di un familiare deceduto all'estero per la sua sepoltura in un cimitero del territorio comunale.

1) Documenti da presentare per l'estradizione di salma, resti mortali o ceneri dall'Italia ad un paese NON aderente alla Convenzione di Berlino

- Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.

- Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista.

- Certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).

- In caso di morte violenta è necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.

- eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.

- Deve essere stata richiesta e conseguita l'autorizzazione al seppellimento ed il decreto per il trasporto fuori comune, l'estratto per riassunto dell'atto di morte è acquisito d'ufficio.

L'autorizzazione è comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre).

Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati.

 

2) Documenti da presentare per l'estradizione di salma, resti mortali o ceneri dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937 (c.d. passaporto mortuario)

- Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.

- certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l'asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10/02/1937

- se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.

- se si tratta di ceneri: copia del verbale di avvenuta cremazione .

 

3) Come introdurre in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri provenienti da un paese NON aderente alla Convenzione di Berlino

La domanda al Comune è inoltrata direttamente dall'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza (a seguito di richiesta del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti/ceneri richiesto dai familiari/incaricati nel paese di provenienza).

L'autorizzazione è comunicata all'Autorità Consolare Italiana competente.

Il provvedimento è comprensivo dell'autorizzazione al trasporto.

Successivamente il Comune riceve direttamente dall'Autorità Consolare Italiana copia del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti mortali/ceneri, comprensivo - se dovuta - della dichiarazione che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento) oltre all'estratto di morte legalizzato e tradotto nelle forme previste.

I familiari/incaricati in Italia devono poi produrre all'Ufficio di Stato Civile la concessione cimiteriale/nulla-osta dei Servizi Cimiteriali alla sepoltura in un cimitero del comune.

In caso di cremazione da effettuarsi su territorio Italiano è necessario acquisire una dichiarazione dell'Autorità competente del paese di estradizione che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l'esclusione di morte dovuta a reato.

 

4) Come introdurre in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri, provenienti da un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937

I familiari/incaricati in Italia devono richiedere la concessione cimiteriale/nulla-osta ai Servizi Cimiteriali alla sepoltura in un cimitero del comune.

Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla Autorità Consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza a richiesta di familiari/incaricati in quel paese.

 

Chi lo può fare

Istanza di parte (di norma l’impresa funebre).

 

Chi contattare
Anagrafe Elettorale

Telefono: 0758747270

Indirizzo email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

Responsabile dell’area: Dott.ssa Lucia Padiglioni

Personale da contattare: Maria Pia Batassa

 

Orario apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30

L’accesso all’ufficio è consentivo solo previo appuntamento.

 
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: no

3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

 
Costi per l'utenza
Marca da bollo da € 16,00.

 
Riferimenti normativi

DPR 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri del 10/2/1937;

Circolare del Ministero della sanità 24/06/1993 n. 24 .

 

Modulistica

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESTRADIZIONE DI URNA CINERARIA DIRETTA A STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO DEL 10.02.1937 (rtf)

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto


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