Matrimonio - Convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio/unione civile, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Ultima modifica 23 maggio 2024

Stato civile – Matrimonio – Convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio/unione civile, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

 
Descrizione
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte è un accordo concluso tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

- separazione personale;

- cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- scioglimento del matrimonio;

- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato incaricato dovrà redigere una atto contenente l'accordo che sancisce e regolamenta la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni precedentemente pattuite.

La convenzione di negoziazione assistita deve inoltre precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Gli avvocati dovranno inoltre certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Tale convenzione, sottoscritta dai coniugi e dagli avvocati intervenuti deve essere trasmessa in copia autenticata, a cura degli avvocati stessi entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione a seconda che siano presenti o meno figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap gravi o incapaci ovvero non autosufficienti.

Entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta/autorizzazione, almeno uno degli avvocati dovrà trasmetterne copia autenticata al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso o celebrato all'estero) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

 

Chi lo può fare

Trasmissione da parte di almeno un avvocato che ha redatto la convenzione.

 

Chi contattare
Anagrafe Elettorale

Telefono: 0758747270

Indirizzo email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

Responsabile dell’area: dott.ssa Lucia Padiglioni

Personale da contattare: Maria Pia Batassa

 

Orario apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30

L’accesso all’ufficio è consentivo solo previo appuntamento.

 
 
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: no

30 giorni dalla ricezione atto

 

Costi per l'utenza

nessuno

 
Riferimenti normativi

Art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162

 
Modulistica
Nessuna

 

Servizio online

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