Dichiarazione di costituzione/scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

Ultima modifica 23 maggio 2024

Stato Civile - Dichiarazione di costituzione/scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

 
Descrizione
Le unioni civili sono state introdotte nel nostro ordinamento con la Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Un’unione civile può essere costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni, che non si trovino nelle seguenti cause impeditive:

- sussistenza di precedente vincolo matrimoniale o di unione civile,

- interdizione;

- sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, nei limiti previsti dall’art. 87, comma 1, Codice Civile;

- condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.

La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all'Ufficio di Stato Civile del comune scelto dalle parti.

Le parti se cittadini stranieri devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

Ricevuta la richiesta di costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

L’Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.

Nel giorno concordato, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, si procede alla costituzione dell’unione civile, la quale può essere celebrata nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, ovvero in edifici, strutture, immobili di valore e pregio ubicati nel comune di Marsciano ove è stato istituito il separato ufficio di stato civile.

 

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
In particolare da essa discendono:
• l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale;
• l’obbligo di coabitazione;
• l’obbligo di contribuzione economica in relazione alla proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
• l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

 

Scioglimento dell’unione

L’unione civile si scioglie in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile.
Si scioglie altresì nei casi previsti dall’art. 3, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Si scioglie inoltre con accordo delle parti raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di costituzione dell’unione Civile o di residenza delle parti ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Le celebrazioni sono tassativamente sospese nelle seguenti giornate:

- 1° e 6 Gennaio;

- Pasqua e lunedì dell’Angelo;

- 25 aprile;

- 1° maggio;

- 2 giugno e 24 giugno (festa del Patrono);

- 15 agosto;

- 1° novembre;

- 8, 24, 25 e 26 dicembre;

- in occasione di consultazioni elettorali.

 

Chi lo può fare

Istanza di parte.

 

Chi contattare
Anagrafe Elettorale

Telefono: 0758747270

Indirizzo email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it

Responsabile dell’area: dott.ssa Lucia Padiglioni

Personale da contattare: Maria Pia Batassa

 

Orario apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30

L’accesso all’ufficio è consentivo solo previo appuntamento.

 
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: no

max 30 giorni dalla ricezione della richiesta

 
Costi per l'utenza
Diritto fisso da € 16,00.

Vedi Deliberazione Giunta Comunale n. 288/2020 - Celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili. Determinazione delle tariffe.

 
Riferimenti normativi
Art. 1-35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili

 

Modulistica

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile (pdf)

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto


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