Agenzie d'affari per conto terzi

Ultima modifica 24 maggio 2024

Per agenzie pubbliche d’affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che svolgono professionalmente e a scopo di lucro un’attività di intermediazione a favore di terzi, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Possono essere distinte in tre tipologie:

Agenzie d’affari di competenza del Comune, regolate dal T.U.L.P.S. 773/1931: operano principalmente nei seguenti settori: abbonamenti a giornali e riviste, allestimento e organizzazione di spettacoli, collocamento di complessi di musica leggera, compravendita con procura di veicoli usati, compravendita di cose usate, disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni, disbrigo di pratiche infortunistiche, disbrigo di pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri, informazioni commerciali, organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati, congressi, riunioni, feste, organizzazione di servizi per la comunità ovvero ricerca di affari e clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d’opera, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni, pubblicità conto terzi, spedizioni e trasporti (esclusa attività di spedizioniere o casa di spedizioni L. 1442/1941).
Agenzie d’affari di competenza della Questura, regolate dal T.U.L.P.S. 773/1931: agenzie di recupero crediti, agenzie di pubblici incanti, agenzie matrimoniali, agenzie di pubbliche relazioni.
Agenzie d’affari soggette a specifica normativa di settore: ad es. agenzie d’affari in mediazione, agenzie di commercio, agenzie immobiliari, di competenza della Camera di Commercio, agenzie per il disbrigo pratiche automobilistiche, di competenza della Provincia, agenzie di intermediazione finanziaria, di competenza della CONSOB, agenzie di mediazione creditizia, di competenza della Banca d’Italia, ecc… . 
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Per le agenzie d’affari di competenza del Comune l’avvio dell’attività, il trasferimento di sede, il subingresso, la cessazione, le variazioni (legale rappresentante, rappresentante di gestione, modifica attività, ecc..) sono soggette ad apposita comunicazione al Comune.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

requisiti soggettivi:
- requisiti di cui agli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S. 773/1931
- requisiti previsti dalla normativa antimafia (art. 67 del D. lgs n. 159/2011 e s.m.i.). 
requisiti oggettivi: il locale sede dell’attività deve essere conforme alle vigenti norme in materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria, e a quella sulla destinazione d’uso. In caso di locali adibiti ad esposizione e/o o vendita aventi superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di depositi e servizi, devono essere assolti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.). 
OBBLIGHI
I titolari delle agenzie d’affari devono tenere un registro giornale degli affari, preventivamente vidimato dal Comune o auto-vidimato (*), e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con l’indicazione delle relative tariffe, anch’essa vidimata dal Comune. Non possono compiere operazioni o accettare commissioni da persone non provviste di carta di identità o altro documento munito di fotografia proveniente dall’Amministrazione dello Stato.
Il registro giornale degli affari deve essere compilato senza spazi in bianco con il nome, cognome e il domicilio del committente, la data e la durata della commissione, il prezzo pattuito, esatto o dovuto e l’esito delle operazioni.
e
(*) auto-vidimazione del registro giornale degli affari: Il Ministero dell’Interno con nota n. 577/PAS/U/009438/12015(1) del 20 giugno 2017 ha precisato che il titolare dell’agenzia d’affari può auto - vidimare il registro, timbrando con il proprio timbro tutte le pagine, presentando al Comune un’autodichiarazione (vedi modulistica), la cui ricevuta deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione, quale sua parte integrante.

Modulistica 

- SCIA _AGENZIA_AFFARI

- Dichiarazione-autovidimazione-registro-giornale-degli-affari

Normativa

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  e s.m.i. (Titolo III - Capo IV);
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. (Titolo III – paragrafo 17);
art. 163, comma 2, lettera b) e lettera d) del  D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5”;  
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., contenente la nuova disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Chi lo può fare

Istanza di parte

 Modalità di presentazione della richiesta

La domanda va presentata al Comune ESCLUSIVAMENTE tramite lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE)

mediante il link: Comune di Marsciano (PG) - SUAPE 3.0

COSTI PER L’UTENZA

Alla SCIA andrà allegato, oltre agli allegati richiesti sulla modulistica, anche la ricevuta del pagamento dei diritti SUAPE di € 15,00.

I pagamenti possono essere effettuati tramite:

- Bonifico sul conto corrente di tesoreria Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 63 D 01030 38510 000001115783)

- Pagamento per cassa presso lo sportello del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

- PAGOUMBRIA (varie modalità di pagamenti) tramite accesso dal sito web del Comune al seguente indirizzo


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