Descrizione
Si vieta:
La vendita per asporto e la somministrazione da chiunque effettuata, di bevande in bottiglia e/o contenitori di vetro e in lattine ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea da operatori del commercio su area pubblica e distributori automatici;
La detenzione, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.
È esclusa dal divieto la somministrazione con servizio al tavolo a condizione che la stessa avvenga all’interno dei pubblici esercizi che esercitino attività di somministrazione di alimenti e bevande o sulle pertinenze esterne su aree private o su arre pubbliche, debitamente autorizzate, come pedane, gazebo e simili.
Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta.
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Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2024, 13:10